| Capitolato d’oneri per la fornitura di selvaggina (lepri) |
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| Mercoledì 01 Aprile 2009 00:00 |
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Capitolato d’oneri per la fornitura di selvaggina (lepri) destinata al ripopolamento faunistico del territorio compreso nell’ATC CS1. Art.1 Le condizioni e le clausole fissate dal presente capitolato d’oneri si applicano alla fornitura di capi di selvaggina destinata al ripopolamento faunistico del territorio dell’ATC CS1, nella qualità e nella quantità sotto meglio specificate. Art.2 La selvaggina oggetto della presente fornitura consiste in lepri adulte, di cattura, da ripopolamento, di provenienza sudamericana, in rapporto 1m/1f, per l’importo di € 50.000,00 IVA compresa. Art. 3 L’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà offerto il maggior numero di capi, nel rapporto indicato, per l’importo previsto. Art.4 L’impresa aggiudicataria della fornitura si impegna a consegnare in Lungro, nei locali dell’ATC CS1 o in altre località dell’ATC CS1, la selvaggina in oggetto, in colli contenenti ciascuno 3 maschi o 3 femmine. Art. 5 Le lepri dovranno presentare le seguenti caratteristiche: - Apparire di sana costituzione, atti alla riproduzione, immuni da qualsiasi patologia; Art.6
Art.7 L’impresa ha l’obbligo di sostituire a sue cure e spese, i capi di selvaggina non accettata dall’ATC perché, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’ATC, non presenta le necessarie caratteristiche di rusticità o perché non in perfetta vitalità ed esente da qualsivoglia difetto fisico ivi compresi difetti di pelame. Art.8 L’ATC si riserva la facoltà di presenziare, con propri funzionari all’uopo incaricati, alla cattura della selvaggina, al fine di accertare, in via preventiva, autoctonia e le condizioni di rusticità e di vitalità dei selvatici. L’impresa pertanto, si obbliga a comunicare al presidente dell’ATC almeno 20 giorni prima la data e i luoghi delle catture. Per la selvaggina proveniente dall’estero, l’ATC si riserva, altresì, di verificare i capi al momento del passaggio del carico alla frontiera, per cui la ditta si obbliga a comunicare, almeno 15 giorni prima, la data ed il posto di frontiera dal quale transiterà il contingente di selvaggina oggetto della fornitura; resta comunque l’obbligo di far sottoporre a campione gli animali ad esami sierologici, prima della consegna nel luogo di immissione. Art.9 L’ATC, a parità di offerte, si riserva la facoltà di preferire la selvaggina allevata o catturata in luoghi quanto più possibile vicini al territorio di competenza dell’ente, al fine di evitare, per quanto possibile, lo stress da viaggio ed arrecare, quindi, il minor danno alle condizioni di vitalità della fauna stessa. Art.10 Per ogni consegna di selvaggina sarà redatto un verbale in duplice copia, in contraddittorio tra un rappresentante del Comitato di Gestione dell’ATC ed uno dell’impresa aggiudicataria. In tale verbale sarà specificata la quantità e la qualità della selvaggina consegnata, la sua perfetta vitalità, ed, in caso di rifiuto, i motivi dello stesso. Al verbale dovrà essere allegata la certificazione di cui al punto 5. Art.11 La fornitura potrà avere inizio nel mese di maggio e dovrà essere completata entro il 15 giugno 2009. Le predette date potranno essere, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’ATC anticipate o posticipate di 15 giorni.
La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente capitolato costituisce elemento di rescissione del contratto ad insindacabile giudizio del Presidente dell’ATC. Tale rescissione non costituisce aggravio di spesa per l’Ente. Art.13 La consegna degli animali, accompagnati dai previsti certificati rilasciati dalla Autorità Sanitaria di provenienza e da quella di arrivo, dall’autorizzazione per l’introduzione di fauna selvatica dall’estero ai sensi dell’art. 20 comma 3 della Legge n. 157/92 e dell’art. 16 comma 6 della Legge Regionale n. 9/96, dal certificato di provenienza e da ogni altra documentazione occorrente, avverrà nei giorni e nei luoghi che saranno successivamente concordati tra il personale incaricato dal Presidente dell’A.T.C. CS1 e la ditta aggiudicataria in due/quattro consegne, successivamente alla stipula del contratto. La mortalità da trasporto è a carico della ditta aggiudicataria. Le casse utilizzate per il trasporto della selvaggina devono contenere esemplari con un rapporto 3m o 3f e devono essere recuperate a cura della ditta fornitrice. Art.14 Il prezzo contrattuale dovrà essere comprensivo di imballaggio e di ogni e qualsiasi onere necessario alla consegna degli animali presso il luogo/hi successivamente indicato/i e previsti dal piano di immissione come da relazione dei tecnici e dei capogruppi di lavoro. Art.15 La stipula del contratto resta subordinata all’avvenuto versamento, da parte dell’aggiudicatario, delle spese contrattuali e d’asta nonché alla costituzione della cauzione definitiva nei modi sopra indicati. La ditta aggiudicataria dovrà inoltrare all’ufficio segreteria dell’ATC, nel termine perentorio precisato nella richiesta, la cauzione definitiva pari al 10 % e tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto. Le cauzioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. In caso di mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta l’ATC potrà non stipulare il contratto e, contestualmente, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, se consegnata, applicherà la penale prevista al precedente articolo 11 ed escluderà la ditta da future forniture di selvaggina di ogni tipo per un periodo di cinque anni. Nell’ipotesi l’ATC si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di aggiudicare la fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Verranno escluse dalla gara le ditte che hanno un contenzioso in atto con la Provincia di Cosenza o con altri Ambiti territoriali di caccia. Art.16 Il pagamento del corrispettivo della fornitura, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato in un'unica soluzione, a presentazione di regolare fattura, ad avvenuta stipulazione e registrazione del relativo contratto e a completamento delle operazioni di messa in libertà della selvaggina. Art. 17 Per ogni, eventuale controversia il foro competente è quello di Cosenza. Lungro lì 31 marzo 2009 Il Presidente |















